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Screenshots e inutilizzabilità: la Cassazione ribadisce la natura di corrispondenza dei messaggi WhatsApp (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 31878/2025) a cura di Stefano Aterno, Monica Dassisti

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Con la sentenza n. 31878 depositata il 24 settembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla corretta modalità di acquisizione dei messaggi conservati nella memoria di un dispositivo elettronico, offrendo importanti chiarimenti in merito al regime probatorio di tali comunicazioni.

Il caso riguardava l’arresto di un presunto spacciatore, nei cui confronti gli operatori di Polizia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, avevano estratto e acquisito tramite screenshot alcune conversazioni Whatsapp presenti sul suo cellulare. Tali elementi di prova venivano acquisiti quali prova documentale, secondo le modalità stabilite dall’art. 234 c.p.p, norma che disciplina la produzione di atti e rappresentazioni aventi rilevanza probatoria e che consente una forma di acquisizione priva di particolari cautele rispetto alla sfera di riservatezza dell’individuo.

La difesa dell’imputato, impugnando la decisione della Corte d’Appello di Firenze, ha eccepito l’inutilizzabilità delle conversazioni WhatsApp sul presupposto che avrebbero dovuto essere acquisite secondo le forme previste dagli artt. 253 e 254 c.p.p., trattandosi di corrispondenza.

La Suprema Corte, dopo aver escluso la configurabilità di un’intercettazione – mancando sia l’elemento della captazione occulta sia quello della comunicazione in corso – ha accolto tale impostazione, chiarendo che i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le chat istantanea (tra cui anche le conversazioni Whatsapp) conservati in un dispositivo rientrano nella nozione di “corrispondenza”, tutelata dall’art. 15 Cost.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato che tale nozione non si esaurisce nel momento della ricezione dei messaggi, ma permane fintantoché sussista un interesse alla riservatezza del contenuto. Solo quando il messaggio perde attualità e diviene un mero documento “storico” può essere equiparato ad un comune documento, acquisibile ex art. 234 c.p.p.

Questa distinzione non è di poco conto. L’art. 234 c.p.p. disciplina, infatti, l’acquisizione dei documenti in senso ampio – atti scritti, rappresentazioni grafiche, fotografiche, informatiche o di altro genere – che possono avere rilevanza probatoria, la cui produzione può avvenire senza particolari garanzie di tutela della sfera personale, se non quelle generali di ammissione della prova.

Diverso è, invece, il regime dell’art. 254 c.p.p., che disciplina specificamente il sequestro della corrispondenza: qui l’oggetto probatorio non è un documento qualsiasi, bensì una comunicazione privata, il cui contenuto è coperto da una tutela rafforzata proprio in ragione della sua incidenza diretta sul diritto fondamentale alla segretezza della corrispondenza. Per questo motivo, il codice di rito stabilisce che il sequestro probatorio sia disposto con decreto motivato del Pubblico Ministero o del giudice e non lasciato all’iniziativa autonoma della Polizia giudiziaria secondo discrezionalità di quest’ultima.

Il punto decisivo affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda, in particolare, il comma 2 dell’art. 254 c.p.p., il quale stabilisce che, quando al sequestro procede un ufficiale di Polizia giudiziaria, questi debba consegnare gli oggetti di corrispondenza all’Autorità giudiziaria senza aprirli né alterarli e, soprattutto, senza prendere conoscenza del loro contenuto.

Tale disposizione riflette l’esigenza che sia solo l’Autorità giudiziaria, nell’esercizio delle proprie funzioni, a poter autorizzare la conoscenza del contenuto della corrispondenza, con attivazione delle relative garanzie previste dalla legge. Nel caso di specie, invece, gli agenti avevano direttamente visionato ed estratto i messaggi tramite screenshot delle chat in assenza di un decreto, violando così il divieto espresso dal legislatore.

In applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto che l’acquisizione, così come effettuata, fosse viziata da inutilizzabilità c.d. patologica, ossia una forma particolarmente grave che colpisce l’atto compiuto in violazione di una norma processuale posta a presidio di diritti fondamentali e che produce effetti anche nel rito abbreviato.

L’articolo lo potete trovare qui : https://dirittodiinternet.it/screenshots-e-inutilizzabilita-la-cassazione-ribadisce-la-natura-di-corrispondenza-dei-messaggi-whatsapp-cass-pen-sez-iv-sent-n-31878-2025

 

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